Tale regolamento sostituirà la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il rvvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura delle sostanze pericolose, e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura dei preparati pericolosi.
Il citato regolamento si basa sullesperienza acquisita con le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e incorpora i criteri per la classificazione e letichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals GSH) adottato a livello internazionale nellambito delle Nazioni Unite.
Talune disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle sopra citate direttive CE servono anche ai fini dellapplicazione di altri atti comunitari, quali il regolamento(CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sui detergenti che conseguentemente dovrà essere modificato.
I produttori di detergenti sono produttori, importatori o utilizzatori a valle ai sensi del regolamento(CE) n. 1272/2008 e dovranno avere quindi la possibilità, in virtù, del presente regolamento, di adeguarsi a detta transizione seguendo un calendario analogo a quello previsto dallo stesso regolamento(CE) n. 1272/2008.
(LG-FF)