La relativa Deliberazione 10 aprile 2002 del Garante per la protezione dei dati personali
La Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’ 8 maggio 2002 pubblica la Deliberazione 10 aprile 2002 del Garante per la protezione dei dati personali (Presidente Prof. Stefano Rodotà) recante ” Codici di deontologia e di buona condotta relativi ai trattamenti di dati personali effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica; necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro; effettuati a fine di invio di materiale pubblicitario; a fini di informazione commerciale; dell’ ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo; provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici; effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini. ( Deliberazione n. 2)”. L’ art. 31, comma 1, lettera h) della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 attribuisce al Garante per la “privacy” il compito di promuovere nell’ ambito delle categorie interessate, nell’ osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, il Garante deve promuovere entro 30 giugno 2002 la sottoscrizione dei suddetti codici di deontologia e di buona condotta, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti, nonché dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’ Europa. Tenendo conto anche dell’ art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’ elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della citata direttiva e considerata la necessità che i codici su base nazionale siano adottati tenendo conto degli eventuali progetti di codici di condotta comunitari, il Garante ha emanato la presente Deliberazione nella quale sono indicati i settori interessati alla sottoscrizione dei codici stessi.
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