Colture transgeniche: gruppo di rete per lo scambio di informazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 164/50 del 24 giugno 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione 2005/463/CE del 21 giugno per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

Considerando che nella raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, la Commissione si è espressa a favore di un tipo di approccio che lasci agli Stati membri il compito di elaborare ed attuare misure di gestione relative alla coesistenza.
Avendo annunciato l’intenzione di agevolare gli scambi di informazioni sui progetti di ricerca in corso o programmi a livello comunitario e nazionale, la Commissione ha adottato la citata Decisione con la quale viene istituito, alle dipendenze della Commissione stessa, un gruppo di rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sugli studi scientifici e le migliori pratiche sviluppate in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.
Il gruppo è costituito da esperti nazionali designati dagli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione, il quale può invitare altri esperti a partecipare alle riunioni e ai lavori del gruppo.Gli esperti che partecipano al gruppo sono indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici o da altri interessi configgenti.
Con l’occasione, vogliamo ricordare che sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 157/155 del 28 giugno 2005 è pubblicato , sul tema della coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche, il Parere del Comitato economico e sociale europeo nel quale viene sottolineata la necessità di elaborare e adottare delle norme che in un quadro di sostenibilità, certezza del diritto e attuabilità disciplinino la coesistenza tra colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche in maniera compatibile con la tutela della natura e valgano per il settore alimentare in generale, per la produzione agricola, ittica e forestale in particolare, ivi comprese le colture a fini farmaceutici e non alimentari e per la ricerca.

Fonte: Eur-Lex

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