Schengen: applicazione del sistema di informazione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 158/26 del 21 giugno 2005 è pubblicata la Decisione 2005/451/GAI del Consiglio del 13 giugno 2005 che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all’introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d’informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo.

Il Consiglio dell’Unione europea, il 24 febbraio 2005 ha adottato – tenendo presente il Regolamento (CE) n. 871/2004- la Decisione 2005/211/GAI relativa all’introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d’informazione Schengen anche nel quadro della lotta contro il terrorismo.
La Decisione 2005/451/GAI del Consiglio del 13 giugno 2005 si limita ad indicare che le disposizioni in materia contenute nel regolamento del Consiglio deve essere applicato a decorrere da una data fissata dallo stesso Consiglio non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l’applicazione di disposizioni differenti
In particolare la Decisione è rivolta ad alcuni Paesi europei, quali l’Irlanda e la Norvegia in quanto costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo
Concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Irlanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; alla Svizzera che vuole costituire uno sviluppo all’accordo tra l’Unione e la Confederazione Svizzera sull’associazione della stessa Confederazione all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo.

Fonte: Eur-Lex

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