Il tema della pronuncia: la Cassazione conferma la condanna di due imputati (il T., in qualità di direttore tecnico e responsabile di cantiere della C. S.p.A. e il To., in qualità di datore di lavoro della subappaltatrice PR.) i quali, in concorso tra loro, hanno cagionato la morte dell’operaio B.
Questa la dinamica dell’infortunio: la vittima (B.), dipendente della PR. S.r.l. (subappaltatrice cui la C. S.p.a. aveva subappaltato i lavori) con qualifica di operaio specializzato e in funzione di caposquadra, nel corso dello svolgimento dei lavori di perforazione per l’inserimento di tiranti sulla spalla a lato di un ponte ferroviario, verso le 19,45/20,00, essendosi spento il compressore che si trovava sul lato opposto a quello della lavorazione, oltre la linea ferroviaria, attraversava i binari e, riavviato il compressore, riattraversava i binari, venendo così travolto da un treno merci.
Risultava dagli accertamenti che T. e To non avevano cooperato tra loro per l’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti su tale attività lavorativa oggetto del subappalto e non avevano coordinato gli interventi…..
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