– è in vigore a partire dal 24 novembre 2007
– consta di 19 articoli e 9 allegati.
Si riporta esemplificativamente l’articolo 1, che definisce l’oggetto e l’ambito d’applicazione del decreto:
“1. Il presente decreto disciplina la compatibilita’ elettromagnetica delle apparecchiature definite all’articolo 3 e prescrive la conformita’ delle apparecchiature a un livello adeguato di compatibilita’ elettromagnetica.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazioni oggetto del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di recepimento della direttiva 1999/5/CE;
b) ai prodotti aeronautici e loro parti e pertinenze di cui al regolamento CE n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce una Agenzia europea per la sicurezza aerea;
c) alle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, secondo le disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della Costituzione e della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), a meno che tali apparecchiature siano disponibili in commercio; a tale fine, i kit di componenti assemblati da radioamatori per proprio uso e le apparecchiature commerciali modificate per proprio uso da radioamatori non sono considerate apparecchiature disponibili in commercio;
d) agli apparecchi e agli impianti fissi, costruiti per usi militari.
3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche:
a) non generano o non contribuiscono a generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature;
b) funzionano senza inaccettabile alterazione in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall’uso al quale sono destinate.
4. Qualora, per le apparecchiature di cui all’articolo 3, i requisiti essenziali indicati all’allegato I sono interamente o parzialmente stabiliti in maniera piu’ specifica da altre direttive comunitarie, il presente decreto legislativo non si applica; esso cessa comunque di applicarsi a decorrere dalla data di recepimento di dette direttive, con riferimento ai requisiti essenziali dalle stesse definiti.
5. Il presente decreto non incide sull’applicazione della legislazione comunitaria o nazionale che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.”
AG