Ai sensi dellarticolo 9 del regolamento(CE) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare uninfrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese.
La decisione può essere adottata per un periodo determinato concludendo che lintervento della Commissione non è più giustificato. A norma dellarticolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica unesposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziali degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.
La sintesi del caso di riferimento riporta che nel maggio 2009 la Commissione ha avviato un procedimento e ha trasmesso allAssociazione internazionale delle società di classificazione (International Association of Classification Societes) e a International Association of Classification Societes Limited) in appresso congiuntamente denominate IACS, un valutazione preliminare. La valutazione riguardava le decisioni adottate dallIACS: i) per quanto riguarda i criteri e le proc edure previsti per ladesione allIACS e la sospensione o revoca delladesione, nonché le modalità di applicazione di tali criteri e procedure e ii) in merito allelaborazione e accessibilità delle risoluzioni IACS e dei relativi documenti informativi tecnici. Secondo il parere preliminare della Commissione, le decisioni dellIACS potrebbero aver determinato una restrizione della concorrenza nel settore dei servizi di classificazione delle navi.
Tenuto conto del parere preliminare della Commissione secondo cui i dieci membri dellIACS detengono una posizione di forza sul mercato e, inoltre, la società di classificazione che non sono membri dellIACS possono trovarsi a far fronte a notevoli svantaggi competitivi, l valutazione preliminare della Commissione è che le decisioni in questione sollevano forti perplessità dal punto di vista della loro competitività con lart. 81, paragrafo 1, del trattato CE e con larticolo 53, paragrafo 1, dellaccordo SEE.
Inoltre, la Commissione ha precisato che queste decisioni non sembravano rispettare i requisiti cumulativi per lesenzione ai sensi dellart. 81, paragrafo 3, del trattato CE e dellarticolo 53, paragrafo 3, dellaccordo SEE.
Nel corso dellindagine della Commissione sulle questioni di concorrenza, IACS ha migliorato laccessibilità delle sue informazioni tecniche, che attualmente vengono pubblicate sul sito Internet dellassociazione. La Commissione, tuttavia, ritiene opportuno garantire che tale questione venga disciplinata nel quadro di impegni formali.
Le parti oggetto del procedimento, hanno proposto di assumere impegni ai sensi dellarticolo 9 del regolamento(CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione in materia di concorrenza.
(LG-FF)