Conferenza Stato Regioni: decreto su acque reflue e digestato, intesa “condizionata”

Le Regioni e le Province autonome, nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 27 novembre, hanno condizionato all’accoglimento di alcuni emendamenti la propria intesa al Decreto sui criteri e sulle norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato.

Intesa sullo schema di decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture e trasporti recante “criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all’art.112 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato di cui all’art.52, comma 2 bis del d.l.22 giugno 2012, n.83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134”

Punto 4) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condiziona l’intesa sullo schema di decreto in oggetto all’accoglimento delle seguenti proposte di modifica:
– all’articolo 3,comma 1, riformulare come segue la lettera c): “c) “effluente di allevamento”: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame,anche sotto forma di prodotto trasformato,ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;”
– all’articolo 4,comma 4,lettera b) riformulare come segue “b. le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all’articolo 22,comma 3, compreso tra 3000 kg e 6000 kg superiore a 3000 kg;”
– all’articolo 4,comma 5, riformulare come segue la lettera a): “a. le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all’articolo 22,comma 3, compreso tra 3000 kg e 6000 kg;”;
– all’articolo 4,dopo il comma 5 inserire il seguente: “5bis. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere forme di comunicazione semplificata per le aziende di cui al comma 5,lettera a);”;
– all’articolo 22,comma 1,lettera b), dopo le parole “colture agrarie” aggiungere le seguenti “. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito,con modificazioni,dalla legge 11 marzo 2006, n.81, per gli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo.”
– all’articolo 22,comma 1, inserire la seguente lettera i) “i. materiale agricolo e forestale derivante da superfici non idonee per motivi ambientali alla produzione per consumo alimentare.”
– all’articolo 41,comma 1, aggiungere dopo “accumulo temporaneo di letame”, le seguenti parole “e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli,”.
– all’articolo 48 sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
“3. I criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili,ai sensi dell’allegato 7,Parte AII della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dovranno essere definiti tenendo conto anche dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione, e saranno oggetto di apposito decreto interministeriale da adottarsi, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto”.
4. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.”;
– all’allegato 9, Parte A Digestato agrozootecnico e Parte B Digestato agroindustriale nelle rispettive tabelle sopprimere le righe relative alla Salmonella e all’escherichia coli;
– all’allegato 9, inserire nella riga dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali anche “amido di riso e proteine di riso in soluzione acquosa da prima lavorazione dei cereali e/o riso.”

Fonte: Regioni

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