Sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 luglio 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n.116 riguardante lAttuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare laccesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.
Con il Decreto legislativo n. 116 del 27 maggio 2005 il Presidente della Repubblica ha emanato le disposizioni per lattuazione della direttiva 2003/8/CE relative al miglioramento dellaccesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso le misure necessarie affinché sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato nei processi civile, anche per controversie di natura commerciale.
Ai fini di tale decreto legislativo, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente allUnione europea diverso da quello ove pende il processo in cui la sentenza deve essere eseguita.
Lo Stato dellUnione europea in cui una parte è domiciliata è determinato conformemente allarticolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Per lammissione al patrocinio occorre che il titolare abbia un reddito annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 9.296,22.
Ai fini di tale decreto legislativo, per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente allUnione europea diverso da quello ove pende il processo in cui la sentenza deve essere eseguita.
Lo Stato dellUnione europea in cui una parte è domiciliata è determinato conformemente allarticolo 59 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Per lammissione al patrocinio occorre che il titolare abbia un reddito annuo lordo dichiarato ai fini fiscali non superiore a euro 9.296,22.
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