Corte Europea di Giustizia: contratto a termine e nome del sostituto.

Con sentenza n. C-98/09, la Corte di Giustizia europea ha affermato che non è contrario alla clausola n. 8 dell’Accordo quadro europeo, il contratto a tempo determinato, stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, che non contenga il nome del lavoratore assente.

L’accordo quadro sul lavoro determinato -Clausola 8 – (Direttiva 1999/70/CE-riguarda le indicazioni da includere in un contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso per sostituire un lavoro assente.

La sentenza della Corte europea riguarda appunto la domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione della clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce, fra l’altro, che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori della Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale e il lavoro stagionale.

Le parti firmatarie dell’accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori. Esse inoltre riconoscono che i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori.

Secondo il terzo comma del citato preambolo, l’accordo quadro stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, configurando, in particolare, un quadro generale diretto a garantire la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori.

E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto “quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione”.

(LG-FF)

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