La sentenza della Corte europea riguarda appunto la domanda di pronuncia pregiudiziale sullinterpretazione della clausola 8, n. 3, dellaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa allaccordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce, fra laltro, che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori della Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale e il lavoro stagionale.
Le parti firmatarie dellaccordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori. Esse inoltre riconoscono che i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori.
Secondo il terzo comma del citato preambolo, laccordo quadro stabilisce i principi generali e i requisiti minimi relativi al lavoro a tempo determinato, configurando, in particolare, un quadro generale diretto a garantire la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni, e un uso dei contratti di lavoro a tempo determinato accettabile sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori.
E consentita lapposizione di un termine alla durata del contratto quando lassunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
(LG-FF)