Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 338/1 del 22 dicembre 2005 è pubblicato il Regolamento(CE)n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

I prodotti alimentari non devono contenere microrganismi , in quantità tali da rappresentare un rischio inaccettabile per la salute umana. Partendo da questa premessa, la Commissione europea ha adottato il Regolamento (CE) n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.Tali criteri indicano , fra l’altro, come orientarsi nello stabilire l’accettabilità di un prodotto alimentare e dei relativi processi di lavorazione, manipolazione e distribuzione. In base al nuovo Regolamento, l’applicazione dei criteri microbiologici deve
costituire parte integrante dell’attuazione dell’HACCP e di altre misure di controllo dell’igiene.
Infatti, la sicurezza dei prodotti alimentari è garantita principalmente da misure di prevenzione, quali la messa in atto di pratiche corrette in materia di igiene e di procedure basate sui principi dell’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (Procedure HACCP). I criteri microbiologici, indicati nel Regolamento, devono essere applicati per la validazione e la verifica delle procedure HACCP e di altre misure di controllo dell’igiene e tali da definire l’accettabilità dei processi nonchè criteri microbiologici di sicurezza dei prodotti alimentari, mediante la fissazione di una soglia oltre la quale un alimento deve essere considerato contaminato in modo inaccettabile dai microrganismi cui i criteri stabiliti si riferiscono.
In futuro, pertanto, saranno etichettati come prodotti biologici solo quelli che risultino tali almeno al 95%. Non dovranno contenere organismi geneticamente modificati (ogm) in percentuali superiori allo 0,9% e dovrà trattarsi di contaminazione accidentale. I prodotti biologici importati saranno ammessi solo se conformi alla normativa UE o provvisti di garanzie equivalenti.

Fonte: Eur-Lex

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