D.Lgs. 4/2008, pubblicato il 2.o decreto correttivo del D.Lgs. 152/2007, c.d. “Codice Ambientale”

Il D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” rappresenta il 2.o decreto correttivo del D.Lgs. 152/2007 (il c.d. “Codice Ambientale”) ed è pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008

Il D.L.vo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” rappresenta il 2.o decreto correttivo del D.Lgs. 152/2007 (il c.d. “Codice Ambientale”) ed è pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008.

Principali modifiche.

PRINCIPI GENERALI. Introdotti i principi fondamentali di:
– SVILUPPO SOSTENIBILE
– prevenzione e precauzione
– “chi inquina paga” (con ripristino integrale dello “status quo”)
– sussidiarietà
– libero accesso alle informazioni ambientali

VIA e VAS (Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d’Impatto Ambientale):
– sono modificate in parte le definizioni e gli ambiti di applicazione.
– allargato il campo di applicazione della VAS
– obbligo di aggiornare la VIA per le opere strategiche
– inclusi i piani e programmi di telefonia mobile
– fissata a 150 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento di VIA (ma 12 mesi per le opere complesse)

ACQUE:
– razionalizzazione del sistema dei valori limite
– eliminazione del “silenzio assenso” nelle procedure di autorizzazione agli scarichi
– è modificata la definizione di “acque reflue industriali” (sono inquadrate come le acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento).

– RIFIUTI e MUD:
– sottoprodotti dovranno rispettare nuove condizioni
– sarà eliminata la categoria dei sottoprodotti cd. ex lege
– regole maggiori per le materie prime econde
– è mantenuto o ampliato l’obbligo del MUD
– viene ampliato l’esonero alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi in quantità inferiori ai 30 kg o 30 litri/die, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Con questo provvedimento – ha dichiarato il ministro Pecoraro Scanio – diventiamo un paese europeo, coniugando rigore nel rispetto dell’ambiente e semplificazione burocratica.
Ora si tratta di proseguire su questa strada.
Per questo il nostro impegno è quello di intervenire sul tema delle terre e rocce da scavo nel prossimo decreto ‘salva infrazioni’ .
Potremo così sanare anche la più recente condanna che l’Italia ha ricevuto proprio nei giorni scorsi. Insieme, stiamo lavorando per i nuovi decreti correttivi che riguardano acqua, bonifiche, aria e danno ambientale
“.

Tra le novità introdotte dal D.L.vo 4/08 in materia di rifiuti, è da segnalare innanzitutto il principio che riporta il recupero di materia in una posizione di “priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia”, come del resto era già scritto nel D. L.vo 22/97.
Si fa peraltro notare in merito che tale posizione non è assolutamente condivisa a livello europeo sin dalla Dir. 442/75/CE.

Il testo reca una nuova formulazione dell’art. 181 dedicato al recupero e poi introduce un nuovo articolo (181 bis) dedicato a “Materie, sostanze e prodotti secondari”, in cui molto opportunamente si chiarisce che per MPS si intenderanno solo quelle che saranno definite da un apposito DM.
Sino all’emanazione di tale decreto continueranno “ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”.

Ulteriori approfondimenti sono pubblicati su “Rivista Ambiente e Lavoro” (v. link)

(RPav)

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