La nuova disciplina esclude, infatti la retroattività. Contemporaneamente debutta, fra le critiche dei consumatori, anche la class action contro la pubblica amministrazione, per la quale però non è previsto alcun risarcimento per gli eventuali danni subiti da disservizi.
Sarebbe dovuta entrare in vigore a giugno del 2008, ma il governo Berlusconi decise di rimettere mano alla normativa e stabilì una prima proroga al primo gennaio 2009, ppoi un successivo slittamento al primo luglio 2009 e con il decreto anticrisi si è stabilito che non sarebbe partita prima del gennaio 2010.
In dettaglio il nuovo articolo 140-bis del Codice del consumo:
-prevede una specifica tutela per i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica (diritti individuali omogenei), sia in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali (compresi quelli derivanti dal contratto per adesione, ossia per lofferta di servizi) o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette;
-riconosce la legittimazione ad agire in giudizio per laccertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni ai singoli cittadini-consumatori, anche mediante associazioni o comitati cui partecipino;
-prevede che ladesione alla class action comporti la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale (salvo transazioni o rinunce cui laderente non abbia consentito e in caso di estinzione o chiusura anticipata del giudizio);
-stabilisce che dopo l scadenza del termine fissato per ladesione allazione collettiva, non sono più proponibili azioni collettive ulteriori contro la stessa impresa per gli stessi fatti.
La legge stabilisce anche che il procedimento si svolga in due fasi: la prima volta alla pronuncia sullammissibilità dellazione, e in caso di esito positivo (ordinanza di ammissione), comporta che allazione debba essere data adeguata pubblicità affinché tutti gli interessati possano aderirvi. La domanda, però, può essere giudicata inammissibile, oltre alla manifesta infondatezza, in caso di conflitto di interessi e mancata identità dei diritti da tutelare, oppure se il proponente non appaia al tribunale in grado di curare adeguatamente linterfesse collettivo.
In caso di accoglimento della domanda la procedura si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito allazione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione. Inoltre in caso di successo dellazione proposta nei confronti dei gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, che il Tribunale debba tener conto, ai fini liquidatori, di quanto previsto nelle eventuali carte dei servizi. La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione.
(LG-FF)