Dal 1° gennaio entrata in vigore la “class action”

Nel S.O. n. 136 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 è pubblicata le Legge 23 Luglio 2009, 99 concernente “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia “all’articolo 49 che modifica l’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,n.206 prevede l’introduzione dell’azione legale collettiva, ovvero la “class action”.

Introdotta per la prima volta dal governo Prodi e più volte rinviata, è entrata finalmente in vigore,dopo due anni di attesa, l’azione legale collettiva che consente di fare causa comune in Tribunale per ottenere il risarcimento per illeciti avvenuti a partire dal 16 agosto 2009. Restano però fuori le vittime dei più clamorosi crack finanziari del recente passato, Cirio e Parmalat.

La nuova disciplina esclude, infatti la retroattività. Contemporaneamente debutta, fra le critiche dei consumatori, anche la class action contro la pubblica amministrazione, per la quale però non è previsto alcun risarcimento per gli eventuali danni subiti da disservizi.

Sarebbe dovuta entrare in vigore a giugno del 2008, ma il governo Berlusconi decise di rimettere mano alla normativa e stabilì una prima proroga al primo gennaio 2009, ppoi un successivo slittamento al primo luglio 2009 e con il decreto anticrisi si è stabilito che non sarebbe partita prima del gennaio 2010.
In dettaglio il nuovo articolo 140-bis del Codice del consumo:

-prevede una specifica tutela per i diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica (“diritti individuali omogenei”), sia in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali (compresi quelli derivanti dal contratto per adesione, ossia per l’offerta di servizi) o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette;
-riconosce la legittimazione ad agire in giudizio per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni ai singoli cittadini-consumatori, anche mediante associazioni o comitati cui partecipino;
-prevede che l’adesione alla class action comporti la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale (salvo transazioni o rinunce cui l’aderente non abbia consentito e in caso di estinzione o chiusura anticipata del giudizio);
-stabilisce che dopo l scadenza del termine fissato per l’adesione all’azione collettiva, non sono più proponibili azioni collettive ulteriori contro la stessa impresa per gli stessi fatti.

La legge stabilisce anche che il procedimento si svolga in due fasi: la prima volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione, e in caso di esito positivo (ordinanza di ammissione), comporta che all’azione debba essere data adeguata pubblicità affinché tutti gli interessati possano aderirvi. La domanda, però, può essere giudicata inammissibile, oltre alla manifesta infondatezza, in caso di conflitto di interessi e mancata identità dei diritti da tutelare, oppure se il proponente non appaia al tribunale in grado di curare adeguatamente l’interfesse collettivo.

In caso di accoglimento della domanda la procedura si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione, in via equitativa, delle somme dovute a coloro che hanno aderito all’azione ovvero con la definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione. Inoltre in caso di successo dell’azione proposta nei confronti dei gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, che il Tribunale debba tener conto, ai fini liquidatori, di quanto previsto nelle eventuali carte dei servizi. La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione.

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo