Sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2005 è pubblicato il Decreto 10 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive relativo allaggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Con il decreto 10 giugno 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2005, il Ministero delle attività produttive ha provveduto ad aggiornare gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui , in particolare, allart. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001,n. 57, modificato dallart. 21,comma 5, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 il quale prevede che gli importi previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dellindice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dallISTAT .
Conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2005, gli importi indicati nel comma 2 dellart. 5 della legge 5 marzo 2001,n. 67 e determinati da ultimo, con il decreto ministeriale 3 giugno 2004, sono aggiornati nelle misure seguenti:
-euro 674,68 per quanto riguarda limporto relativo al valore del primo punto di invalidità di cui alla lettera a),
-euro 39,37 per quanto riguarda limporto relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
Conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2005, gli importi indicati nel comma 2 dellart. 5 della legge 5 marzo 2001,n. 67 e determinati da ultimo, con il decreto ministeriale 3 giugno 2004, sono aggiornati nelle misure seguenti:
-euro 674,68 per quanto riguarda limporto relativo al valore del primo punto di invalidità di cui alla lettera a),
-euro 39,37 per quanto riguarda limporto relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).
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