Decisione del Consiglio sull’esistenza di un disavanzo eccessivo dell’Italia.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 125/40 del 21 maggio 2010 è pubblicata la Decisione 2010/286/UE del Consiglio dell’Unione europea del 19 gennaio 2010 sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia.

L’articolo 126, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso dell’Italica, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

Secondo i dati comunicati dalle autorità italiane nell’ottobre 2009, il disavanzo pubblico in Italia dovrebbe raggiungere il 5,5% del PIL nel 2009, nel di sopra del valore di riferimento del 3%. Il superamento previsto del valore di riferimento –si legge nella considerazione n.7 della presente decisione – può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita.

In particolare, è stato determinato da una grave recessione economica ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Dalle previsioni dell’autunno 2009 dei servizi della Commissione risulta che in Italia il PIL reale dovrebbe contrarsi del 4,7% nel 2009 dopo essersi ridotto dell’1% nel 2008. Per il 2010 è prevista una ripresa moderata, che dovrebbe rafforzarsi nel 2011. Inoltre, il superamento previsto rispetto al valore di riferimento non può essere considerato temporaneo, poiché il disavanzo dovrebbe crescere ulteriormente nel 2010 e, a politiche invariate, scendere marginalmente nel 2011Le misure discrezionali adottate con i successivi pacchetti di ripresa per rispondere alla crisi in linea con il piano europeo di ripresa economica (mirante a sostenere le categorie a basso reddito e i settori industriali fondamentali) non dovrebbero incidere in modo significativo sul saldo del bilancio pubblico, in quanto, secondo le autorità italiane, sono pienamente finanziate soprattutto tramite la riallocazione dei fondi esistenti. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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