Decreto RSPP: sito dedicato, FAQ, Convegni e Corsi

Il testo nel sito dedicato. L’accordo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 ed è ENTRATO in VIGORE il 15 febbraio 2006

ATTENZIONE: con l’entrata in vigore del “Decreto RSPP” chi NON possiede i REQUISITI e le CAPACITA’ professionali (o non li raggiungerà) NON potrà più svolgere (o assumere) la funzione di RSPP/ASPP. L’accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni il 26/01/2006 attua l’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.” Pertanto, dal 15/02/2006 DECORRONO le “NUOVE REGOLE” che fissano i REQUISITI e le CAPACITA’ professionali di RSPP e ASPP. La VIOLAZIONE delle nuove norme è SANZIONATA PENALMENTE,
a carico di:
datori di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi (o ammenda da 1.549 a 4131 Euro)
RSPP/ASPP: decadimento dalla carica o impossibilità ad assumerla
oltre ad altri eventuali reati (es. FALSE DICHIARAZIONI).

Potrebbe sopravvivere una breve fase transitoria, ma solo in alcune Regioni e solo per alcuni adempimenti.

ATTENZIONE A SCEGLIERE E FREQUENTARE SOLO CORSI DI FORMAZIONE IDONEI e promossi da SOGGETTI AUTORIZZATI!
In caso contrario i Corsi sarebbero ritenuti non conformi e perciò nulli.

In ogni caso dubbio Vi consigliamo di chiedere il giudizio alla ASL competente per territorio.

Infatti, NON E’ TUTTO CHIARO! Esistono alcuni dubbi interpretativi, evidenziati nelle FAQ pubblicate sul sito dedicato e che abbiamo già inviato alla Conferenza Stato-Regioni affinchè decida le indispensabili e opportune precisazioni.
Per essere informati, Vi invitiamo a consultare l’apposito SITO INTERNET DEDICATO, che sarà aggiornato continuamente, non potendo ovviamente evadere individualmente tutte richieste di informazioni (ne abbiamo ricevuto un numero impressionante).
Pubblicheremo quanto è a ns. conoscenza (e “gireremo” le altre richieste alla P.A. competente).

ULTERIORE AGGIORNAMENTO CONTINUO all’indirizzo del SITO DEDICATO pubblicato a lato.

(RMP)

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