Pertanto, come previsto dallarticolo 1, del decreto:
1. I centri di raccolta comunali e intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
Il paragrafo 4.2 dellallegato I riguarda le seguenti tipologie di rifiuti:
-imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in legno, imballaggi in metallo, imballaggi in materiali misti, imballaggi in vetro, contenitori in TFC , rifiuti di carta e cartone, rifiuti in vetro, frazione organica umida, abiti e prodotti tessili, solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, olii e grassi commestibili, olii e grassi diversi di quelli al punto precedente, vernici, inchiostri, adesivi e resine, detergenti contenenti sostanze pericolose, dtergenti diversi da quelli al punto precedente, farmaci, batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione di veicoli ad uso privato, rifiuti legnosi, rifiuti plastici, rifiuti metallici, sfalci e potature, ingombranti, cartucce toner esaurite, rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui allarticolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.
(LG-FF)