Viene stabilita dal Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2002 è pubblicato il Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante ” Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’ art. 2 della Legge 6 marzo 2001, n. 64″. Con riferimento alla citata legge – che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente il servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti d’ impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici – il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro dei Rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, con le disposizioni di cui al decreto legislativo emanato vengono ad integrarsi le vigenti norme per l’ attuazione, l’ organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale ” quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari”. Come indicato all’ art. 2, comma 1, l’ Ufficio nazionale per il servizio civile cura l’ organizzazione, l’ attuazione e lo svolgimento di tale servizio nazionale, nonché la programmazione, l’ indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi necessari su scala nazionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano curano l’attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze. I requisiti di ammissione e la durata del servizio sono stabiliti dall’ art. 3 che recita: ” 1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo..Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego”. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia. Il fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell’ erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, è collocato presso l’ Ufficio nazionale per il servizio civile , che ne cura l’ amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell’ anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla gestione del Fondo continua a provvedersi tramite la contabilità speciale istituita dall’ articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito con modificazioni dalla Legge 12 novembre 1999, n. 424.
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