Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2007 è pubblicata la Legge 28 maggio 2007,n. 68 sulla “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”.

Per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno non sia superiore a tre mesi. E’quanto stabilito dalla Legge 28 maggio 2007,n.68 riportata nel link.
In caso di permanenza sul suolo nazionale per una delle suddette finalità, si applicano le disposizioni all’articolo 4, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione (Decreto legislativo 286/1998). E il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
Al momento dell’entrata in territorio italiano, lo straniero è tenuto a dichiarare la sua presenza rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Interno. Se, invece, lo straniero proviene da un Paese dell’area Schengen ha otto giorni di tempo per adempiere a tale comunicazione.
In caso di inosservanza degli obblighi, scatta il provvedimento di espulsione. A meno che il ritardo nell’adempimento sia dipeso da forza maggiore.
Stessa sanzione è prevista per lo straniero che, avendo presentato la dichiarazione, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o oltre il termine minore stabilito nel visto di ingresso.

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