Disciplina del trasporto aereo di Stato

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre è pubblicata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007 riguardante la “Disciplina del trasporto aereo di Stato”, ovvero i voli di Stato sono consentiti solo per finalità istituzionali.

In sintesi, il trasporto aereo di Stato ha lo scopo di assicurare i trasferimenti in Italia e all’estero per compiti istituzionali, ovvero specificatamente e strettamente derivanti dall’espletamento delle funzioni proprie della carica, delle seguenti Autorità:
a)Presidente della Repubblica;
b)Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
c)Presidente del Consiglio dei Ministri;
d)Presidente della Corte Costituzionale;
e)ex Presidenti della Repubblica.
Può essere disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le delegazioni ufficiali di Organi costituzionali solo se:
-sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di trasferimento connesse all’esercizio delle funzioni istituzionali;
-non sono disponibili voli di linea né altre modalità di trasporto compatibili con dette funzioni istituzionali neppure con diversa programmazione del viaggio.
Per ragioni sanitarie urgenti può essere disposto il trasporto aereo di Stato a favore di cittadini italiani gravemente ammalati o traumatizzati, nei casi di imminente pericolo di vita, quando non sono trasportabili con altri mezzi e non esiste nel luogo la possibilità di assisterli adeguatamente.
Ad ogni modo il servizio deve essere concesso nel rispetto dei “criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse”, dopo che si stata riscontrata l’impossibilità di ricorrere ad altri mezzi di trasporto anche con modifiche organizzative del viaggio e siano state verificate le specifiche esigenze di alta rappresentanza in relazione alla natura dell’evento.

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