Sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2006 è pubblicato il Decreto Legislativo 6 ottobre 2006,n. 275 recante Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dellart. 22, comma 3, della Legge 23 agosto 2004, n. 226
Al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 prevede linserimento dellart. 5-bis recante la Costituzione della Commissione di avanzamento per i volontari, recitando che Ai fini della valutazione per lavanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, può essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella di cui allarticolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni. La Commissione è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai componenti uffici del Ministero della difesa una relazione sullattività svolta ai fini della valutazione della perdurante utilità della Commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della Commissione. Ai componenti no spettano emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spese.
Fra le altre novità introdotte, sono da segnalare:
-la possibilità i renitenti appartenenti alla classe 1985 e precedenti di ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo;
-viene affidato ai Comandi di regione militare territorialmente competenti il compito di procedere a tutte quelle attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria;
-i bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei figli di militari deceduti in servizio;
-il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole , coniuge o convivente avente domicilio nella località sede di servizio, o nelle vicinanze, può essere autorizzato a pernottare presso il citato domicilio;
-può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale e ai volontari in ferma prefissata di un anno, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante lorario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel coro dellanno.
Fra le altre novità introdotte, sono da segnalare:
-la possibilità i renitenti appartenenti alla classe 1985 e precedenti di ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo;
-viene affidato ai Comandi di regione militare territorialmente competenti il compito di procedere a tutte quelle attività connesse con la sospensione della leva obbligatoria;
-i bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei figli di militari deceduti in servizio;
-il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole , coniuge o convivente avente domicilio nella località sede di servizio, o nelle vicinanze, può essere autorizzato a pernottare presso il citato domicilio;
-può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale e ai volontari in ferma prefissata di un anno, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante lorario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel coro dellanno.
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