Il decreto si richiama, in particolare, all’articolo 2 del Decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 63, del 16 marzo 2007 il quale prevede che almeno una volta all’anno la Commissione Unica sui Dispositivi Medici (CUD) provvede a riesaminare la CND ed apporta le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari allo scopo di garantire l’adeguatezza per le finalità per le quali essa è stata definita, ferma restando la procedura di cui all articolo 1, comma 409 della legge n. 266/2005.
L’articolo 1 del presente decreto ministeriale prevede che:
1. Alla classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND), approvata con il decreto ministeriale 20 febbraio 2007, richiamato nelle premesse, sono apportati le modifiche e gli aggiornamenti elencati n egli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi rispettivamente ai codici della Classificazione eliminati, ai codici aggiunti ed ai codici le cui descrizioni vengono modificate.
2. Il testo coordinato della CND, come risultante dalle modifiche apportate con il presente decreto al decreto del Ministero della salute 20 febbraio 2007, è pubblicato sul sito web del predetto Ministero (www.ministerosalute.it) , nell,area tematica “Dispositivi Medici”.
(LG/Pa-Ro)