Dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 6 aprile 2005,n.67 relativo alla “Attuazione della direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, concernente i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

La direttiva 2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, reca le modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti d’origine animale. Con il Decreto legislativo 6 aprile 2005, n. 67 tale direttiva è stata adottata nell’ordinamento legislativo italiano.
Il campo di applicazione del Decreto legislativo 67/2005 riguardante tessuti animali ottenuti da animali della specie bovina, ovina e caprina, nonché da cervi, alci, visoni e gatti.
Le prescrizioni del decreto sono dirette ad escludere o limitare i rischi di trasmissione a pazienti o a terzi, in normali condizioni d’uso, di encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), tramite dispositivi medici fabbricati utilizzando, appunto, tessuti animali resi non vitali o prodotti non vitali derivati da tessuto animale.

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