Distribuzione e misura del gas: regolazione della qualità e delle tariffe

Varate nuove regole per ridurre le dispersioni di gas e migliorare il servizio di pronto intervento. Gli operatori che non raggiungeranno gli obiettivi di ulteriore riduzione fissati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovranno pagare delle penalità; coloro che riusciranno invece a realizzare miglioramenti superiori a quelli stabiliti riceveranno degli incentivi.

Sul S.O. n. 245 della Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2008 è pubblicata la Deliberazione 7 agosto 2008 (ARG/gas 120/08) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, relativa al Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG): approvazione della Parte I Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG).

Varate nuove regole per ridurre le dispersioni di gas e migliorare il servizio di pronto intervento. Gli operatori che non raggiungeranno gli obiettivi di ulteriore riduzione fissati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas dovranno pagare delle penalità; coloro che riusciranno invece a realizzare miglioramenti superiori a quelli stabiliti riceveranno degli incentivi.

L’applicazione del meccanismo di penalità e incentivi partirà dal 2010 per concedere agli operatori tempi sufficienti per adattare le necessarie misure di sviluppo organizzativo e tecnologico. In base alla nuova disciplina , le aziende, con più di 50mila clienti, dovranno ridurre ogni anno il numero di dispersioni per migliaio di clienti segnalate da terzi sulle proprie reti. Nel complesso è richiesto un miglioramento di circa il 20% in media a livello nazionale entro il 2012. Per gli ambiti provinciali per i quali attualmente si registrano più dispersioni è richiesto un maggiore miglioramento dei parametri di sicurezza, fino al 7% all’ anno.

Previsti poi incentivi per l’ effettuazione di controlli del grado di odorizzazione del gas oltre il numero minimo annuo obbligatorio stabilito dall’ Autorità. Tuttavia, le imprese perderanno il diritto di riscuotere gli incentivi ( anche se avessero raggiunti miglioramenti superiori a quelli richiesti) nei casi in cui si fosse verificato un incidente per causa dell’ impresa stessa, o se un’ ispezione avesse evidenziato la non adeguata odorizzazione del gas, o, ancora, se non risultasse rispettato uno degli obblighi di servizio fissati dall’ Autorità.
Per quanto riguarda il pronto intervento, l’ operatore dovrà rispondere alla chiamata telefonica entro il tempo massimo di 120 secondi, almeno nel 90% delle richieste di intervento, e dovrà assicurare la possibilità di parlare con un operatore in grado di fornire al chiamante le prime istruzioni per scongiurare l’ innescarsi di un eventuale incidente.
Estesa, infine, al settore gas la regolamentazione su appuntamenti concordati con i clienti e indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualità.

(LG-PaRa)

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