Domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 23/16 del 27.1.2011 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 63/2011 della Commissione del 26 gennaio 2011 recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 a norma dell’articolo 11 del regolamento(CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce che i piccoli costruttori e i costruttori di nicchia possano chiedere obiettivi di riduzione delle emissioni alternativi, in relazione al potenziale di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli di ciascun costruttore, coerentemente con le caratteristiche del mercato per il tipo di autovetture prodotto.

Per determinare il potenziale di riduzione di ciascun piccolo costruttore occorre valutare il suo potenziale economico e tecnologico di riduzione. A tal fine è necessario che il richiedente fornisca informazioni dettagliate sulle proprie attività economiche e sulle tecnologie di riduzione di CO2 impiegate nelle autovetture. Tra le informazioni richieste figurano dati che il richiedente può facilmente reperire e che non devono comportare alcun onere amministrativo aggiuntivo. Affinchè voi sia coerenza tra l’obiettivo di riduzione richiesta dai piccoli costruttori e dai costruttori di nicchia e per evitare di porre in una posizione di svantaggio i piccoli costruttori ce riducono le loro emissioni specifiche medie di CO” prima del 2012, gli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 per questi costruttori vanno determinati prendendo come valore di riferimento le emissioni specifiche medie del 2007. Se i dati sulle emissioni di tale anno non esistono, l’obiettivo deve essere determinato rispetto alle emissioni specifiche medie di CO2 del primo anno civile successivo al 2007.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall’articolo 9 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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