forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei
rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.
(emanata dall’AUTORITA’ per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazoione del 5 marzo 2008)
Gli aspetti che la Determinazione ritiene di dover chiarire riguardano in particolare:
A. Esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;
B. Valutazione dei costi della sicurezza;
C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
Ciò ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 123 recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia» che ha introdotto:
– la necessita’ di redigere, tra i documenti a corredo dell’appalto, un «documento unico di valutazione dei rischi da interferenze» (di seguito DUVRI)
ed
– e’ stato modificato l’art. 86 del codice degli appalti relativo al «criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse» soprattutto con riguardo all’esclusione di ribassi d’asta per il costo relativo alla sicurezza.
(RMP)