Elementi e caratteristiche dei trattori agricoli e forestali a ruote.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 27/33 del 30.1.2010 è pubblicata la Direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

Poiché la direttiva 89/173/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1998, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote ha subito diverse e sostanziali modificazioni, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea, hanno ritenuto opportuno procedere alla codificazione di detta direttiva.

La direttiva 89/173/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, sostituita dalla direttive 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, e fissa disposizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli e forestali per quanto riguarda taluni elementi e caratteristiche.

Dette prescrizioni tecniche hanno come scopo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine dell’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni di tale direttiva relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, alle componenti e alle entità tecniche di tali veicoli, si applicano alla presente direttiva.

La presente direttiva precisa che per “trattore” (agricolo o forestale) si intende qualsiasi veicolo a motore a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell’attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

La presente direttiva è applicabile soltanto a trattori definiti precedentemente muniti di pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i requisiti previsti dagli allegati da I a VI sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.
La direttiva 89/173/CE modificata dagli atti di cui all’allegato VII, parte A è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato VII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.
La presente direttiva si applica a decorrere dal 1° giugno 2010.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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