Emissione di nuove carte d’identità in sostituzione di quelle prorogate.

Con la Circolare n. 23_2010, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, precisa le modalità di emissione di nuove carte d’identità in sostituzione di quelle prorogate.

Si legge nella Circolare 23/2010 che l’articolo 31 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel fissare in dieci anni la nuova durata di validità della carte d’identità, ha esteso tale durata alle c arte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

In attuazione della citata disposizione, con circolari n. 8 e n. 12 del 2008 sono state diramate istruzioni ai comuni sulle modalità di proroga della validità dei documenti in argomento: attraverso la postilla da apporre sul documento cartaceo, ovvero per la carta d’identità elettronica, attraverso consegna di un documento attestante la nuova scadenza stabilita per effetto della legge.
A tale riguardo sono stati segnalati disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi stranieri, del documento di identità prorogato con le suddette modalità.

Pertanto – in relazione ai quesiti pervenuti e sentito l Ministero degli Affari Esteri – attesa la particolare circostanza della inutilizzabilità per l’espatrio del documento d’identità prorogato con le modalità di cui sopra, si ritiene che si possa procedere alla sostituzione della carta d’identità
Da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d’identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio.

(LG-FF)

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