Con Sentenza del Tribunale europeo (Prima sezione) del 23 novembre 2005 con riferimento alla direttiva 2003/87/CE sul sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra, ha stabilito, in seguito ad una proposta di modifica richiesta dalla Gran Bretagna, che si possono modificare i piani nazionali di assegnazione delle quote stesse
Sulla base della citata sentenza del Tribunale europeo del 23.11.2005, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord può modificare il proprio piano di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Infatti, il Tribunale stesso ha annullato la Decisione della Commissione che, invece, aveva respinto come irrecevibile una richiesta britannica di aumentare la quota di gas dopo aver proposto un primo piano di assegnazione delle quote (PNA) che era risultato insufficiente. Il Tribunale osserva che la Commissione non può limitare il diritto di uno Stato membro a proporre modifiche , anche perché, in definitiva, questo equivarrebbe a rendere senza senso la consultazione del pubblico (e quindi quelle degli Stati) previste dalla direttiva. Non solo: obiettivo della direttiva aggiungono i giudici è, sì, quello di ridurre lemissione dei gas, ma rispettando la necessità delleconomia europea. Qualora un piano presentato in un primo momento risultasse poi carente dal punto di vista della valutazione del livello di emissione di determinati settori e impianti deve essere possibile proporre delle correzioni.
Fonte: Corte di Giustizia Europea
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