Il contributo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
I contributi sono cumulabili con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 né con le agevolazioni previste in alternativa dallarticolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Ai sensi dellarticolo 96, comma 1, della citata legge 342 del 2000, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle precedette province che provvedono allerogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In base allarticolo 2 del presente decreto ministeriale, possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:
a) le organizzazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dallarticolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui allarticolo 6 della medesima legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nellanagrafe unica delle ONLUS di cui allarticolo 11 del medesimo decreto legislativo.
La domanda di concessione del contributo va trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale per il volontariato, lAssociazionismo e le Formazioni Sociali Via Fornovo n. 8 00192 Roma, tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
(LG-FF)