Erogazione contributi in materia di attività sciale e associazioni di volontariato.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2010 è pubblicato il Decreto 14 settembre 2010, n. 177 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sul “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall’articolo 96, comma 1, primo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di organizzazioni di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l’acquisto di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Il contributo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
I contributi sono cumulabili con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 né con le agevolazioni previste in alternativa dall’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1, della citata legge 342 del 2000, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle precedette province che provvedono all’erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In base all’articolo 2 del presente decreto ministeriale, possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:
a) le organizzazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della medesima legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS di cui all’articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

La domanda di concessione del contributo va trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per il volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Via Fornovo n. 8 – 00192 Roma, tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

(LG-FF)

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