LUnione europea sostiene un accordo internazionale ambizioso per la lotta ai cambiamenti climatic i finalizzato a contenere laumento della temperatura mondiale entro i 2° C. Se altri paesi industrializzati e altri grandi produttori di emissioni di gas serra non aderissero al suddetto accordo internazionale si potrebbe verificare un aumento delle emissioni di tali gas nei paesi terzi in cui lindustria non sarebbe vincolata nello stesso modo per quanto riguarda le emissioni di carbonio (fenomeno della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, carbon leakage), con ripercussioni negative sullintegrità e sui benefici ambientali delle azioni intraprese dallUnione europea.
Per far fronte al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la direttiva 2003/87/CE stabilisce che, in base allesito dei negoziati internazionali, lUnione debba assegnare a titolo gratuito il 100% delle quote determinate in conformità delle misure di cui allart.10 bis, paragrafo 1, della citata direttiva ai settori o sottosettori, che si ritiene siano esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Entro il 31 dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione stila un elenco dei settori o dei sottosettori che si ritiene siano esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulla base dei criteri di cui allarticolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE. Conformemente a tale articolo della citata direttiva, la Commissione valuta, a livello di Unione, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello di disaggregazione, sia in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dallaumento dei prezzi dellenergia elettrica, a seguito dellattuazione della direttiva 2003/87/CE, sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio al di fuori del territorio dellUnione.
La valutazione sulla quale si è basato lelenco dei settori e dei sottosettori di cui allallegato della presente decisione, ha riguardato tutti i codici NACE, dal 1010 fino al 3720 incluso, comprendendo pertanto le attività di estrazione e i settori manifatturieri. Altri settori industriali che non rientrano nel campo dei codici NACE valutati, ma che non sono potenzialmente interessati dalle disposizioni sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio del sistema ETS comunitario, saranno esaminati dalla Commissione nel corso del 2010. Se i suddetti settori industriali soddisferanno i criteri di cui allarticolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE, saranno inseriti nellelenco nellambito dellaggiornamento annuo.
(LG-FF)