Etichettatura fitosanitari : frasi di rischio particolari

La Direttiva 2003/82/CE della Commissione dell’ 11 settembre 2003 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, pubblicata sulla G.U.E. L 228/11 del 12 settembre 2003.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 228/11 del 12 settembre 2003 è pubblicata la direttiva 2003/82/CE della Commissione dell’ 11 settembre 2003 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari. La direttiva 91/414/CEE, della quale è stata adottata dalla Commissione la modifica, prevede che gli imballaggi dei prodotti fitosanitari debbano soddisfare alcuni requisiti in materia di etichettatura; l’ imballaggio deve fra l’ altro indicare la natura di eventuali rischi particolari per l’ uomo, gli animali o l’ ambiente per mezzo di frasi tipo, scelte in modo appropriato fra quelle riportate nell’ allegato IV della citata direttiva. Poiché tale allegato , al momento della adozione della stessa direttiva, non era ancora stato stabilito, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno, con l’ adozione della nuova direttiva, redigere un elenco di tali frasi tipo da inserire in detto allegato. Le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni adottate con la direttiva 2003/82/CE della Commissione dell’ 11 settembre 2003 vanno pertanto inserite negli allegati IV e V della direttiva 91/414/CEE e sini assegnate sulla base delle valutazioni relative alle sostanze attive dei prodotti di cui trattasi effettuate dagli Stati membri in conformità della direttiva stessa. E’ pertanto opportuno che, dopo l’ iscrizione di una sostanza attiva nell’ allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri dispongano di un congruo periodo per rivedere le autorizzazioni esistenti e applicare le disposizioni di cui agli allegati IV e V della direttiva citata all’ atto della concessione di autorizzazioni. Il calendario delle misure di applicazione negli Stati membri per le sostanze attive autorizzate ad essere impiegate nei prodotti fitosanitari, è indicato nell’ allegato III della direttiva 2003/82/CE, mentre negli allegati I della direttiva stessa sono riportate le frasi tipo, aggiuntive , sui rischi particolari per l’ uomo o l’ ambiente e sui relativi criteri di applicazione, mentre nell’ allegato II sono riportate le frasi tipo relative alle precauzioni da prendere per la tutela dell’ uomo e dell’ambiente. Tutti i prodotti fitosanitari devono quindi recare nell’ etichetta le frasi indicate negli allegati, completate, ove necessario, dal testo fra parentesi. Ad esempio: Non contaminare l’ acque con il prodotto o il suo contenitore – dovrà riportare tra parentesi il seguente testo (Non pulire il materiale d’ applicazione in prossimità delle acque di superficie / Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade). Circa le precauzioni specifiche da prendere per gli operatori, gli Stati membri possono stabilire un’ attrezzatura idonea per la protezione personale e prescrivere i dispositivi specifici ( ad esempio, tuta,grembiule, guanti, scarpe robuste, stivali di gomma, visiere, schermi per il viso, occhiali di protezione, elmetto di protezione, cappuccio o respiratore di un tipo specifico. Le nuove disposizioni legislative entreranno in vigore entro e non oltre il 30 luglio 2004.

Fonte: Eur-Lex

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