Il Comitato consultivo europeo per la sicurezza e la salute sul lavoro

La Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea C 218/1 del 13.9.2003

Su proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l’ igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro e considerando che la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali fa parte degli obiettivi della Comunità europea, è stata adottata la Decisione del Consiglio UE del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea C 218/1 del 13 settembre 2003. Pur risultando opportuno mantenere la struttura del comitato consultivo per la sicurezza, l’ igiene e la tutela sul luogo di lavoro, apportando nel contempo gli adeguamenti necessari a migliorarne il funzionamento e definendone chiaramente la natura orizzontale delle sue competenze per contemplare tutti i campi di attività pubblici e privati conformemente alla normativa comunitaria sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la Commissione, tenendo conto degli importanti cambiamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi anni nel mondo del lavoro e che hanno interessato la costruzione europea, ha proposto la creazione di un organismo permanente con il compito di assistere la Commissione stessa nella preparazione e nell’ esecuzione delle attività nei settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, nonché di facilitare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Dunque, l’ istituzione del Comitato consultivo di cui alla Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 ha il compito, in particolare, di: a) procedere sulla base delle informazioni messe a sua disposizione, a scambi di opinioni e di esperienze riguardo alle regolamentazioni esistenti o prospettate; b) contribuire all’ elaborazione di un’ impostazione comune dei problemi inerenti ai settori della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, nonché alla scelta delle priorità comunitarie e delle misure necessarie alla loro realizzazione; c) richiamare l’ attenzione della Commissione sui settori in cui appaiano necessarie l’ acquisizione di nuove conoscenze e l ‘ attuazione di adeguate azioni di formazione e di ricerca; d) definire, nell’ ambito di azioni comunitarie: – i criteri e gli obiettivi della lotta contro i rischi di infortuni sul lavoro e i pericoli per la salute nell’ azienda; – i metodi che consentano alle aziende e al loro personale di valutare e migliorare il livello di protezione.Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il comitato – composto di tre membri titolari per Stato membro – collabora con gli altri comitati competenti in materia, tra l’ altro con il comitato degli ispettori del lavoro ad alto livello e il comitato scientifico per i limiti dell’ esposizione professionale agli agenti chimici, soprattutto attraverso lo scambio di informazioni.La presente Decisione entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Fonte: Eur-Lex

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