Pubblichiamo il riepilogo nazionale di 1096 aziende a rischio industriale rilevante (D.lgs. 334/1999 e smi) definiti dal Ministero dell’Ambiente
– trattamento rifiuti e
– trasporto di merci pericolose
attualmente escluse.
Pubblichiamo il riepilogo nazionale di di 1096 aziende aziende a rischio industriale rilevante:
– 571 aziende in articolo 6
– 525 aziende in articolo 8
Il riepilogo è definito dal Ministero dell’Ambiente (ai sensi del D.lgs. 334/1999 e smi).
Le 571 aziende 571 che rientrano in articolo 6, sono sottoposte all’obbligo di invio di una “notifica” alle Autorità competenti.
Le 525 che rientrano in articolo 8 e devono inviare anche un “rapporto di sicurezza” ulteriore alla notifica.
Le Autorità competenti sono 7: Ministero Ambiente, Prefettura, Regione, Provincia, Comune, Vigili del fuoco provinciali e regionali).
Qualora le aziende rientrino nella “legge Seveso” devono essere sottoposte a ispezioni e controlli specifici degli Enti preposti, ulteriori a quelli normali delle ASL, che sono previsti per tutte le aziende, ai sensi del “Testo Unico” sulla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008).
Se le aziende rientrano nella “legge Seveso” i controlli sono molto più rigorosi e diventa più difficile evadere le normative di sicurezza.
Le aziende rientrano nella “legge Seveso” a seconda delle quantità di sostanze pericolose che detengono anche come stoccaggi e anche provvisori (cioè anche un solo giorno l’anno) perchè si attua il principio della massima precauzione possibile (visto che gli incidenti possono accadere in qualsiasi giorno).
Purtroppo attualmente molte aziende di trattamento rifiuti e di stoccaggio/trasoprto merci pericolose dichiarano di non rientrare nella Legge Seveso, nonostante la gravità e la frequenza degli incidenti/esplosioni che avvengono in queste attività.
Per cui Associazione Ambiente e Lavoro ribadisce l’assoluta necessità che la “legge Seveso” venga estesa anche a queste tipologie di aziende e chiede perciò al Governo e al Parlamento di estendere l’attuale normativa.
Si tenga conto che in caso di più aziende “vicine” occorre sommare le quantità di sostanze pericolose totali di tutte le aziende per controllare i possibili effetti domino; per cui è la somma delle quantità delle sostanze presenti in tutte le aziende “vicine”, che determina l’applicabilità o meno della “legge Seveso”.
Alleghiamo il riepilogo completo delle 1096 aziende che attualmente rientrano nella “legge Seveso”.
(Red)