Garantire la disponibilità di benzine senza piombo e combustibile diesel

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 15/26 del 19 gennaio 2005 è pubblicata la Raccomandazione della Commissione del 12 gennaio 2005 riguardante gli elementi che, ai fini della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla benzina e al combustibile diesel, configurano la disponibilità di benzina senza piombo e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo su base geografica adeguatamente equilibrata.

A norma dell’art. 3, paragrafo 2, lettera d), e dell’art. 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, gli Stati membri sono tenuti a garantire la disponibilità nel loro territorio, su una base geografica adeguatamente equilibrata, di benzina senza piombo e combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo prestabilito. La direttiva 98/78/CE impone inoltre alla Commissione di elaborare orientamenti per raccomandare cosa costituisca a tal fine, una disponibilità di benzina senza piombo con tenore di zolfo di 10 mg/kg su una base geografica equilibrata. In base a tale principio, la Commissione ha ritenuto opportuno elaborare orientamenti analoghi anche per il combustibile diesel con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, che sono spiegati nell’allegato alla Raccomandazione. Fra i fattori determinanti per garantire la disponibilità di carburanti senza zolfo, è necessaria da parte degli Stati membri una certa flessibilità per tenere conto delle diverse caratteristiche dei mercati nazionali e delle infrastrutture di approvvigionamento, tenendo conto in particolare di fattori come la bassa o alta densità della popolazione, i mercati delle piccole isole. Gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’art. 8 della direttiva 98/70/CE, a fornire le informazioni essenziali sul volume delle vendite di carburanti senza zolfo nel loro territorio i cui orientamenti generali sono illustrati sulla base di quattro criteri di valutazione che la Commissione ritiene particolarmente utili per definire la disponibilità geograficamente equilibrata per garantire una distribuzione ragionevolmente omogenea su tutto il territorio nazionale.

Fonte: Eur-Lex

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