Gas naturale: condizioni di accesso alle reti di trasporto

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 289/1 del 3 novembre 2005 è pubblicato il Regolamento(CE)n.1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.

Con l’adozione del Regolamento(CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 vengono apportati cambiamenti strutturali al quadro normativo per il mercato interno del gas naturale, in particolare per quanto riguarda gli scambi, ovvero per quanto concerne i servizi di accesso per i terzi, i principi in materia di meccanismo di assegnazione della capacità, le procedure di gestione della cogestione e i requisiti in materia di trasparenza.
Il citato Regolamento(CE) intende stabilire,infatti, norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas.
Tale scopo comprende la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l’accesso alla rete (cioè il trasporto di gas naturale attraverso una rete, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti di coltivazione), l’istituzione di servizi per l’accesso dei terzi e i principi armonizzati per l’assegnazione della capacità e la gestione della cogestione (intendendo con questo termine la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione), la determinazione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità, intendendo per capacità il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l’utente del sistema ha diritto in conformità con le disposizioni del contratto di trasporto.
Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, un ente o organo incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore dei sistemi di trasporto e soggetto alle prescrizioni del citato regolamento
I gestori dei sistemi di trasporto , ai fini degli obblighi di trasparenza, devono rendere pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie per gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.

Fonte: Eur-Lex

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