Gas naturale : procedura di emergenza climatica

Il Ministero delle attività produttive, con Decreto 25 giugno 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.227 del 27 settembre 2004- ha approvato la “ procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli,denominata “ Procedura di emergenza climatica “.

Richiamandosi al Decreto legislativo 23 maggio 2000,n. 164, riguardante l’ attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale,emanato ai sensi dell’ art. 41 della legge 7 maggio 1999,n. 144 e in particolare l’ art. 8,comma 7 , il quale stabilisce che, con decreto del Ministero competente , sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, il Ministero delle attività produttive ha emanato il Decreto 25 giugno 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2004 – ha approvato la “ procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale,in caso di eventi climatici sfavorevoli denominata “ Procedura di emergenza climatica “, riportata in allegato al decreto che costituisce parte integrante del decreto stesso.
“ La procedura di emergenza climatica -art.1,comma 2 – definisce gli interventi e la loro sequenza , ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell’ energia elettrica, responsabili della sua attuazione , per far fronte a situazioni d’emergenza,nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli. I soggetti individuati nella Procedura di emergenza climatica hanno l’ obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nella procedura stessa, all’ obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale,facendo riferimento al Comitato ed all’ impresa maggiore di trasporto,definita dalla deliberazione 30maggio 2001, n. 120/01, dell’ Autorità per l’energia elettrica, e il gas,nei casi indicati dalla procedura stessa.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo