Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

La direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, pubblicata sulla G.U.E. L 37/24 del 13 febbraio 2003.

Contemporaneamente alla Direttiva 2002/95/CE del 27 gennaio 2003 sulla restrizione dell’ uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con la quale si dispone che a partire dal 1 luglio 2006, gli Stati membri provvedono affinchè le suddette apparecchiature nuove immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenil polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE), il Parlamento europeo ed il Consiglio, sempre il 27 gennaio 2003, hanno adottato la Direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicata sulla G.U.E. L 37/24 del 13 febbraio 2003. Tale direttiva si richiama alla risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti e sulla necessità di promuovere il recupero dei rifiuti stessi al fine di ridurre la quantità da smaltire e di preservare le risorse naturali, in particolare mediante il reimpiego, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero dell’ energia dei rifiuti.Già nella precedente risoluzione del 14 novembre 1996, il Parlamento europeo aveva chiesto alla Commissione di presentare proposte di direttive su vari flussi di rifiuti prioritari, tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici, e di basare tali proposte sul principio della responsabilità del produttore tendente ad incoraggiare la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente in considerazione e facilitino la riparazione , l’ eventuale adeguamento al progresso tecnico, il reimpiego, smontaggio e riciclaggio. La presente direttiva reca, infatti, misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti di queste apparecchiature, mirando inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, in particolare quegli operatori direttamente collegati alo trattamento dei rifiuti delle stesse.Ferma restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti, con questa direttiva il Parlamento europeo ed il Consiglio sottolineano la necessità affinchè gli Stati membri adottino misure adeguate affinchè i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il reimpiego dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell’ambiente e/o ai requisiti di sicurezza. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri dovranno provvedere affinchè, entro il 13 agosto 2005, siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti, assicurando la disponibilità e l’ accessibilità dei centri di raccolta necessari tenendo conto soprattutto della densità della popolazione. In proposito, è auspicabile – secondo la direttiva -che entro il 31 dicembre 2008 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all’anno. Per quanto riguarda il trattamento dei RAEE gli Stati membri dovranno provvedere affinchè i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento ricorrendo alle migliori tecniche, conformemente ai requisiti tecnici indicati nell’ allegato III della direttiva.

Fonte: Eur-Lex

Approfondimenti

Precedente

Prossimo