Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): restrizioni all’uso nei diluenti e negli pneumatici

Sulla G.U. dell’UE L 325/51 è pubblicata la Direttiva 2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/11/05 che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (idrocarburi policiclici aromatici negli oli diluenti e negli pneumatici.

Gli pneumatici vengono fabbricati utilizzando oli diluenti che possono presentare un contenuto variabile di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) non aggiunti intenzionalmente.Nel corso del processo di fabbricazione, gli IPA, possono essere incorporati nella matrice di gomma e risultare quindi presenti, in quantità variabili, nel prodotto finale.
Il Comitato scientifico della tossicità , dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEA) ha confermato i risultati scientifici che evidenziano gli effetti negativi sulla salute degli IPA. Infatti, gli IPA sono stati classificati come sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Inoltre, a causa della presenza di questi IPA, numerosi oli diluenti sono automaticamente classificati come cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.
Conseguentemente, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente e di contribuire alla riduzione delle emissioni totali annue di IPA, come previsto dal protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2005/69/CE del 16 novembre 2005 che limita l’immissione sul mercato e l’uso di oli diluenti ricchi di IPA e di miscele utilizzate come oli diluenti nella fabbricazione di pneumatici. Conseguentemente, con tale direttiva viene quindi modificato l’allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 stabilendo che non possono essere immessi sul mercato gli pneumatici e i battistrada fabbricati dopo il 1° gennaio 2010 che contengono oli diluenti aventi un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati nello stesso allegato I superiore a 10 mg/kg.

Fonte: Eur-Lex

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