Tra gli argomenti affrontati dal provvedimento si ricordano: lobbligo di consegna ai centri di raccolta dei pezzi usati asportati al momento della riparazione solo in capo alle imprese di autoriparazione, il funzionamento dellAgenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, letichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, la promozione dellambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dellambiente e alla riduzione delle emissioni, lindividuazione di risorse per il Numero di emergenza unico europeo, i controlli in materia di sicurezza alimentare, i sistemi di misura installati nelle reti di trasporto del gas, ladeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e le norme sul Made in Italy.
Larticolo 1 del decreto-legge pone rimedio alla non conformità l diritto comunitario delle norme nazionali di trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, accertata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con la sentenza ex articolo 226 TCE del 24 maggio 2007 (causa C-394/05).
Larticolo 2 reca disposizioni relative alla corretta attuazione del cd Primo pacchetto ferroviario(Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE) e norme per garantire il funzionamento dellAgenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
Larticolo 3 interviene in merito allincompatibilità delle norme della legge n. 109 del 1994, in materia di affidamento dei servizi, laddove vieta in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento.
Larticolo 4 contiene disposizioni per il recepimento della direttiva 2008/101/CE per la promozione dellambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dellambiente e alla riduzione delle emissioni.
Larticolo 5 interviene i n materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche.
Larticolo 6 modifica le disposizioni relative alletichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, al fine di eliminare le possibili incertezze interpretative ed il relativo rischio di violazioni del diritto comunitario.
Larticolo 7 riguarda i sistemi di misura industriali che, secondo quanto ritenuto dalla Commissione europea, costituiscono un ostacolo alluso ed al commercio di contatori di tipo venturimetrico a diaframma.
Larticolo 9 riguarda lindividuazione delle autorità competenti ai fini dellapplicazione del pacchetto igiene.
Larticolo 10 propone adeguate norme in tema di responsabilità di pagamento dellimposta annuale sui contratti di assicurazione.
Larticolo 11 rende più stringente la normativa in materia di IVA nel caso di soggetti non residenti.
Larticolo 12 punta a bloccare la procedura dinfrazione avviata dalla Commissione europea a causa dellesclusione dal regime SIIQ delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di società estere, in particolare società residenti in uno dei Paesi membri o nello Spazio economico europeo.
(LG-FF)