Nuove modalità di applicazione dei regolamenti relativi ad alcuni Fondi europei.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 250/1 del 23.9.2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 846/2009 della Commissione del 1° settembre 2009 che modifica il regolamento(CE)n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo.

L’esperienza acquisita dall’inizio del periodo di programmazione 2007-2013 ha dimostrato la necessità di semplificare e chiarire alcune disposizioni concernenti la realizzazione degli interventi dei Fondo strutturali e del Fondo di coesione.

Alla luce delle recenti modificazioni del regolamento(C E) n. 1083/2006 e del regolamento(CE) n. 1080/2006, riguardanti talune disposizioni relative alla gestione finanziaria dei programmi operativi nonché l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa, è necessario adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1028/2006 a quelle di tali regolamenti.

Nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, dell’11 luglio, 2006, sono emerse nel corso dell’applicazione del regolamento stesso, alcune incoerenze che vanno eliminate per motivi di certezza giuridica.
Poiché alcune disposizioni – si legge nel considerando 4 – in materia d’informazione e di pubblicità sono difficilmente applicabili nella pratica a certi tipi di operazione e rappresentano quindi un onere amministrativo sproporzionato per i beneficiari, è opportuno prevedere una maggiore flessibilità. Per motivi di certezza giuridica, disposizioni più flessibili vanno applicate altresì alle operazioni e alle attività che so no state selezionate per il cofinanziamento a decorrere dall’entrata in vigore del Regolamento(CE) n. 1028/2006.

Ad esempio, viene ritenuto necessario precisare che, nel caso dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, certe responsabilità dell’autorità di gestione concernenti la regolarità delle operazioni e delle spese in relazione alle norme nazionali e comunitarie incombono anche ai controllori designati, secondo l’articolo 16 del citato regolamento(CE), così come è necessario precisare che il rapporto di controllo annuale, il parere, la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale devono coprire l’intero programma e tutte le spese del programma ammissibili a un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale nel caso dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”.

Alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri nell’applicazione del regolamento(CE) n. 1681/94 della Commissione, dell’11 luglio 1994, relativo alle regolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione in questo settore, è opportuno semplificare le procedure di notifica del controllo delle irregolarità. Inoltre, allo scopo di ridurre l’onere amministrativo per gli Stati membri, è necessario indicare con maggiore precisione quali sono le informazioni richieste dalla Commissione. A tal fine, nella dichiarazione annuale che va inviata alla Commissione a norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1828/2006, debbono essere incluse informazioni sugli importi complessivi corrispondenti alle irregolarità segnalate.

Le procedure di notifica degli importi non recuperabili devono riflettere esattamente gli obblighi degli Stati membri stabiliti dell’articolo 70 del regolamento(CE) n. 1083/2006, in particolare l’obbligo di procedere efficacemente ai recuperi. Occorre inoltre semplificare i procedimenti con i quali la Commissione vigila sull’osservanza di tali obblighi, al fine di renderli più efficaci ed economici.
E’ necessario semplificare, per i controlli dei documenti e i controlli sul posto, le informazioni figuranti nell’elenco dei dati relativi alle operazioni ed allinearle alle altre disposizioni del regolamento(C E) n. 1028/2006 e all’articolo 7 del regolamento(CE) n. 1080/2006.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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