Alla luce delle recenti modificazioni del regolamento(C E) n. 1083/2006 e del regolamento(CE) n. 1080/2006, riguardanti talune disposizioni relative alla gestione finanziaria dei programmi operativi nonché lammissibilità degli investimenti a favore dellefficienza energetica e delle energie rinnovabili nelledilizia abitativa, è necessario adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1028/2006 a quelle di tali regolamenti.
Nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, dell11 luglio, 2006, sono emerse nel corso dellapplicazione del regolamento stesso, alcune incoerenze che vanno eliminate per motivi di certezza giuridica.
Poiché alcune disposizioni si legge nel considerando 4 in materia dinformazione e di pubblicità sono difficilmente applicabili nella pratica a certi tipi di operazione e rappresentano quindi un onere amministrativo sproporzionato per i beneficiari, è opportuno prevedere una maggiore flessibilità. Per motivi di certezza giuridica, disposizioni più flessibili vanno applicate altresì alle operazioni e alle attività che so no state selezionate per il cofinanziamento a decorrere dallentrata in vigore del Regolamento(CE) n. 1028/2006.
Ad esempio, viene ritenuto necessario precisare che, nel caso dellobiettivo Cooperazione territoriale europea, certe responsabilità dellautorità di gestione concernenti la regolarità delle operazioni e delle spese in relazione alle norme nazionali e comunitarie incombono anche ai controllori designati, secondo larticolo 16 del citato regolamento(CE), così come è necessario precisare che il rapporto di controllo annuale, il parere, la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale devono coprire lintero programma e tutte le spese del programma ammissibili a un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale nel caso dellobiettivo Cooperazione territoriale europea.
Alla luce dellesperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri nellapplicazione del regolamento(CE) n. 1681/94 della Commissione, dell11 luglio 1994, relativo alle regolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nellambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché allorganizzazione in questo settore, è opportuno semplificare le procedure di notifica del controllo delle irregolarità. Inoltre, allo scopo di ridurre lonere amministrativo per gli Stati membri, è necessario indicare con maggiore precisione quali sono le informazioni richieste dalla Commissione. A tal fine, nella dichiarazione annuale che va inviata alla Commissione a norma dellarticolo 20 del regolamento (CE) n. 1828/2006, debbono essere incluse informazioni sugli importi complessivi corrispondenti alle irregolarità segnalate.
Le procedure di notifica degli importi non recuperabili devono riflettere esattamente gli obblighi degli Stati membri stabiliti dellarticolo 70 del regolamento(CE) n. 1083/2006, in particolare lobbligo di procedere efficacemente ai recuperi. Occorre inoltre semplificare i procedimenti con i quali la Commissione vigila sullosservanza di tali obblighi, al fine di renderli più efficaci ed economici.
E necessario semplificare, per i controlli dei documenti e i controlli sul posto, le informazioni figuranti nellelenco dei dati relativi alle operazioni ed allinearle alle altre disposizioni del regolamento(C E) n. 1028/2006 e allarticolo 7 del regolamento(CE) n. 1080/2006.
(LG-FF)