Il decreto per sanare le infrazioni alle regole comunitarie.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009 è pubblicato il Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee”.

E’ in vigore dal 26 settembre il decreto legge “salva-infrazioni” comunitarie. Il decreto, infatti, contiene l’attuazione di una serie di obblighi già giunti a scadenza per il ritardo o il non corretto recepimento della norma comunitaria nell’ordinamento italiano. Si tratta di situazioni eterogenee, e in alcuni casi peraltro, la Commissione europea ha dato avvio a procedure d’infrazione.

Tra gli argomenti affrontati dal provvedimento si ricordano: l’obbligo di consegna ai centri di raccolta dei pezzi usati asportati al momento della riparazione solo in capo alle imprese di autoriparazione, il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, la promozione dell’ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni, l’individuazione di risorse per il Numero di emergenza unico europeo, i controlli in materia di sicurezza alimentare, i sistemi di misura installati nelle reti di trasporto del gas, l’adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e le norme sul Made in Italy.

L’articolo 1 del decreto-legge pone rimedio alla non conformità l diritto comunitario delle norme nazionali di trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, accertata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con la sentenza ex articolo 226 TCE del 24 maggio 2007 (causa C-394/05).
L’articolo 2 reca disposizioni relative alla corretta attuazione del cd “Primo pacchetto ferroviario”(Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE) e norme per garantire il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
L’articolo 3 interviene in merito all’incompatibilità delle norme della legge n. 109 del 1994, in materia di affidamento dei servizi, laddove vieta in assoluto la partecipazione alla medesima gara di appalto di imprese che sono tra loro in una situazione di collegamento.
L’articolo 4 contiene disposizioni per il recepimento della direttiva 2008/101/CE per la promozione dell’ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni.

L’articolo 5 interviene i n materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche.
L’articolo 6 modifica le disposizioni relative all’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, al fine di eliminare le possibili incertezze interpretative ed il relativo rischio di violazioni del diritto comunitario.
L’articolo 7 riguarda i sistemi di misura industriali che, secondo quanto ritenuto dalla Commissione europea, costituiscono un ostacolo all’uso ed al commercio di contatori di tipo venturimetrico a diaframma.
L’articolo 9 riguarda l’individuazione delle autorità competenti ai fini dell’applicazione del “pacchetto igiene”.
L’articolo 10 propone adeguate norme in tema di responsabilità di pagamento dell’imposta annuale sui contratti di assicurazione.
L’articolo 11 rende più stringente la normativa in materia di IVA nel caso di soggetti non residenti.

L’articolo 12 punta a bloccare la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea a causa dell’esclusione dal regime SIIQ delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di società estere, in particolare società residenti in uno dei Paesi membri o nello Spazio economico europeo.

(LG-FF)

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