“Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la riunione periodica annuale” di Rolando Dubini

Pubblichiamo l’approfondimento giuridico “Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la riunione periodica annuale” dell’Avv. Rolando Dubini, cassazionista del Foro di Milano.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la riunione periodica annuale

Come è noto l’art. 35 del Decreto Legislativo n. 81/2008 detta i contenuti obbligatori della Riunione Periodica (almeno) Annuale di Salute e Sicurezza sul lavoro:
“1. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute (…)
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione”.

Fonte: Associazione Ambiente e Lavoro

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