Il tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola

La Direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 42/16 del 13 febbraio 2004

Entro il 31 dicembre 2004 gli Stati membri dell’ Unione Europea dovranno adeguarsi ai criteri adottati dalla Direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 42/16 del 13 febbraio 2004 – che fissa le modalità di prelievo e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola. Tale direttiva si richiama al Regolamento(CE)n. 466/2001della Commissione, dell’ 8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari,modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione ( anch’ esso adottato il 12 febbraio 2004 )e che stabilisce il limite massimo del tenore di stagno inorganico nei prodotti alimentari in scatola e che fa riferimento a una serie di modalità per il prelievo dei campioni e i metodi di analisi da usare. Nei ” considerando” della direttiva viene fatto notare che è necessario fissare i criteri generali che il metodo di analisi deve soddisfare affinché i laboratori, incaricati del controllo, usino metodi di analisi con livelli di prestazione comparabili. E’ poi molto importante che i risultati delle analisi siano rilevati ed interpretati in modo uniforme per consentire un approccio normativo armonizzato in tutta l’ Unione Europea. Queste norme interpretative si applicano ai risultati delle analisi ottenuti sul campione per il controllo ufficiale. Pertanto gli Stati membri dovranno adottare i provvedimenti necessari affinchè i metodi di analisi usati per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari soddisfino i criteri descritti nell’Allegato II alla direttiva che riguarda le precauzioni e considerazioni riguardanti lo stagno, il trattamento del campione pervenuto in laboratorio, la suddivisione dei campioni destinati a controlli normativi e a scopi di difesa, il metodo di analisi di laboratorio e requisiti di controllo del laboratorio , oltre i criteri di rilevamento per metodi di analisi dello stagno.L’ Allegato I alla direttiva si riferisce invece ai metodi di prelievo dei campioni da esaminare.

Fonte: Eur-Lex

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