Larticolo 32, comma 2, della Costituzione, infatti, larticolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea e larticolo 1 della legge n. 180 del 1978 prevedono che ogni individuo ha il diritto di non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario (se non per disposizione di legge, secondo la nostra carta costituzionale); il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari è fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria. Da tale premessa consegue, secondo il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che i pazienti in stato vegetativo permanente, che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare e non devono, in ogni caso, essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso possano, nel caso in cui la loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti.
Si tratta, infatti come ulteriormente specificato nelle motivazioni della sentenza, di questioni che coinvolgono il diritto di rango costituzionale quale è quello della libertà personale che lart. 13 della Costituzione qualifica come inviolabile, ricordando anche la recente entrata in vigore della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità che impone anche a queste venga garantito il consenso informato.
IL TAR del Lazio ha poi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in materia stabilendo che spetta al giudice ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti della dignità e della libertà della persona.
(LG-FF)