Importante Sentenza Cassazione Penale: no alla costituzione di parte civile nel processo 231

La Cassazione Penale, con la sentenza n. 2251 del 5 ottobre 2010 – depositata il 22 gennaio 2011, occupandosi per la prima volta della questione, ha escluso che nel processo instaurato per l’accertamento della responsabilità da reato dell’ente sia ammissibile la costituzione di parte civile

La Suprema Corte ha sottolineato nella pronuncia come la mancata disciplina dell’istituto nell’ambito del d.lgs. n. 231 del 2001 non costituisca una lacuna, bensì la conseguenza di una consapevole e legittima scelta operata dal legislatore in ragione del fatto che la persona giuridica è chiamata a rispondere non del reato, bensì di un autonomo illecito inidoneo a fondare una altrettanto autonoma pretesa risarcitoria.

Nella sentenza si legge: “il problema dell’ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti ha dato luogo a interpretazioni contrastanti sia nella dottrina, che nella giurisprudenza di merito. In alcuni casi l’esclusione della parte civile è stata giustificata con riferimento alla natura formalmente amministrativa della responsabilità prevista nel d.lgs. n. 231/2001, mentre quanti propendono per la natura sostanzialmente penale di questo tipo di responsabilità da reato sono favorevoli a riconoscere tale possibilità in capo alla parte civile. In altri termini, il dibattito sulla questione in oggetto ha finito per investire il tema della natura della responsabilità degli enti, tema quanto mai incerto, su cui la giurisprudenza, almeno quella di legittimità, non si è ancora pronunciata in termini definitivi, mentre la dottrina si è divisa, proponendo una molteplicità di interpretazioni, che vanno dal riconoscimento della natura di vera e propria responsabilità penale, alla negazione di essa, per affermare che si tratti di una responsabilità amministrativa, fino a ritenere che ci si trovi dinanzi ad una sorta di tertium genus di responsabilità, diversa dalle tradizionali categorie della responsabilità penale e amministrativa, ma comunque riconducibile ad un modello latu sensu criminale, in cui vengono coniugati elementi del sistema penale e amministrativo, nel tentativo di “contemperare le ragioni dell’ efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.

Sebbene questa Corte si sia pronunciata, per incidens, sulla natura della responsabilità ritenendo che si tratti di un tertium genus (Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, Brill Rover s.r.l. ed altro), tuttavia deve ritenersi, condividendo quanto sostenuto da autorevole dottrina, che lo specifico problema relativo alla ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento a carico degli enti non dipenda, in maniera decisiva, dalla risposta sulla natura della responsabilità prevista nel d.lgs. 231/2001. La soluzione, infatti, può essere svincolata dal tema relativo alla definizione della tipologia della responsabilità da reato, che rischia di diventare una questione meramente nominalistica, per essere affrontata attraverso l’esame positivo dei contenuti della speciale normativa che disciplina il processo nei confronti degli enti, vagliandone la compatibilità con l’istituto codicistico della costituzione di parte civile.
In questo approccio ermeneutico il punto di partenza non può che essere la constatazione che nel d.lgs. 231/2001 manca ogni riferimento espresso alla parte civile.

[…] Peraltro, accanto alla materiale “assenza” di riferimenti riguardanti la parte civile, il d.lgs. 231/2001 contiene alcuni dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere questo soggetto dal processo.”
Infine, “l’ampliamento della competenza del giudice penale ad occuparsi anche dell’azione civile avrebbe dovuto avvenire attraverso la esplicita previsione di legge e a questo proposito si è rilevato, da parte di attenta dottrina, che l’art. 111 Cost., così come modificato, pretende il rispetto del principio di stretta legalità quale “criterio direttivo di tutta la disciplina del processo penale””.

AG

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