INAIL: Delibera CIV su Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo del lavoratore infortunato o tecnopatico

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL nella seduta del 18 giugno 2015 ha deliberato di approvare il documento “Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo”.

DELIBERA DEL 18 GIUGNO N. 8
Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA nella seduta del 18 giugno 2015 delibera di approvare il documento “Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo”, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante.

L’avvio dei servizi di Reinserimento lavorativo da parte dell’INAIL, oltre alle complessità ordinariamente collegate all’impianto di nuove attività, presenta talune criticità determinate da:
– l’impossibilità di standardizzazione degli interventi che, inevitabilmente, determina la necessità di un progetto individualizzato elaborato sulla base delle condizioni di salute e della situazione lavorativa del singolo lavoratore infortunato o tecnopatico;
– la frammentazione delle competenze in materia di reinserimento lavorativo tra gli enti locali e i presidi territoriali delle amministrazioni dello Stato che determinano difficoltà nell’impianto del sistema delle interlocuzioni anche alla luce della circostanza che, a seguito dell’abolizione delle Province, a tutt’oggi non sono stati definiti criteri e modalità della devoluzione dei compiti in materia.

L’obiettivo del reinserimento lavorativo è di garantire, almeno in una prima fase di attuazione, la continuità lavorativa al lavoratore infortunato o tecnopatico che a causa degli esiti dell’infortunio o della malattia professionale necessiti di interventi mirati.
In questa ottica, il reinserimento lavorativo si configura anche come un investimento a supporto del mondo della produzione in quanto consente di continuare ad usufruire dell’esperienza e delle conoscenze del lavoratore.
Trattandosi di una novità l’attuazione della normativa dovrà essere improntata a criteri di gradualità, in modo da consentire la somministrazione delle prestazioni immediatamente erogabili e, in parallelo, avviare la costruzione di una rete con gli altri soggetti che a diverso titolo hanno – e avranno – competenze in materia di reinserimento lavorativo.
Sarà, inoltre, necessario attivare iniziative volte ad un’ampia diffusione delle attività di reinserimento.

A tal fine, nella Relazione Programmatica 2016-2018, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL ha previsto i seguenti obiettivi:
– per le attività di reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati e dei tecnopatici, pianificare le attività sulla base dello stanziamento, in rapporto al gettito 2014 pari a: 5 per mille nel 2016, 5,5 per mille nel 2017, 6 per mille nel 2018;
– realizzare, entro il 2016, le modifiche del Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione assicurandone il regolare aggiornamento;
– progettare i criteri e le modalità per l’erogazione dei servizi di reinserimento al fine di pervenire nell’esercizio 2017 alla fase di regime.

Fonte: INAIL

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