INAIL: premio in caso di artigiano che svolga più attività

Nota 9 settembre 2010 dell’INAIL sui criteri di calcolo del premio nel caso di artigiano che svolga più attività: non sono cambiati.
La nota dell’INAIL conferma le indicazioni contenute nelle circolari 8 del 1980 e 1 del 1999.

Nota INAIL del 9 settembre.

I criteri di calcolo del premio nel caso di artigiano che svolga più attività non sono cambiati.
INAIL diffonde una nota di conferma delle indicazioni contenute nelle circolari 8 del 1980 e 1 del 1999.

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DIREZIONE CENTRALE RISCHI – UFFICIO TARIFFE
Prot. 60010.09/09/2010.0006457

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

Oggetto: Titolari artigiani esercenti due o più attività di natura diversa.

In data odierna è apparsa sul sito internet della DPL di Modena, nonché sulle pagine di un noto quotidiano nazionale la notizia secondo cui l’Inail, con nota n.6316/2010, avrebbe cambiato i criteri di calcolo del premio nel caso di artigiano che svolga più di una attività.

In merito si fa presente che la nota in esame, peraltro allo stato non ancora pubblicata nella Intranet aziendale- Minisito della Direzione Centrale Rischi, si limita, in risposta ad uno specifico quesito posto da una Direzione Regionale, a ribadire le istruzioni impartite dall’Istituto sulla materia nel corso degli anni, senza modificare in alcun modo i criteri fin qui adottati.

In particolare, nella nota suddetta, si precisa che la previsione contenuta nella circolare n. 8 dell’8 febbraio 1980, relativamente ai titolari artigiani esercenti due attività di natura diversa, in base alla quale “attesa l’estrema difficoltà di determinare le effettive percentuali di attività, la ponderazione deve essere calcolata in misura fissa in ragione del 50% per ciascuna delle due attività” è applicabile nei soli casi in cui non si possa ricorrere ai criteri fissati con successiva circolare n. 1 dell’8 gennaio 1999.

Tale circolare, infatti, già chiariva (pur nella vigenza della vecchia tariffa dei premi, DM. 18 giugno 1988) che la classificazione ponderata non poteva essere utilizzata oltre l’ipotesi eccezionale di oggettiva impossibilità di determinare con certezza le retribuzioni relative a ciascuna lavorazione e, quindi, a ciascuna voce di tariffa, rendendo meramente residuali le istruzioni impartite, con circolare 8/1980, relativamente ai titolari artigiani esercenti due o più attività di natura diversa.

Al fine di sgombrare ogni eventuale dubbio residuo, in ordine a quanto riferito dai media, si riporta l’ultimo periodo della circolare n. 1/1999 predetta, che, nel dettare i criteri applicativi dell’art.8 delle Modalità di applicazione della Tariffa dei premi, approvata con D.M. 18.6.1988, relativo alle attività complesse (tasso ponderato), dice testualmente che “Da ciò deriva pure che le istruzioni impartite con circolare n. 8/1980, relativamente ai titolari artigiani esercenti due attività di natura diversa, sono applicabili nella sola ipotesi in cui non si possa ricorrere ai suddetti criteri”

È di tutta evidenza che, ribadire ad una singola Direzione Regionale tale istruzione, non significa in alcun modo modificare la disciplina vigente che, lo si sottolinea, dal 1999, quindi da prima dell’entrata in vigore della nuova tariffa dei premi -DM 12.12.2000-, prevede che nel caso sia possibile stabilire una demarcazione tra le due lavorazioni svolte dal titolare artigiano, dovrà essere indicata la presuntiva incidenza percentuale delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività esercitata, non nella misura fissa del 50%.

Si pregano codeste Strutture di fornire informazioni sul punto a tutti gli utenti che, fuorviati dalle notizie apparse sui media, dovessero richiedere chiarimenti in merito.

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Ing. Ester Rotoli

(Pa-Ro)

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