Con la Circolare n. 17 del 25 febbraio 2011, lINAIL, richiamandosi al Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2010, conferma la riduzione del tasso di premio per le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa i n materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i), ma ne riarticola le percentuali secondo lo schema riportato nella stessa circolare.
LINAIL precisa che la riduzione dei premi per la sicurezza determinate dal Decreto 3 dicembre 2010 si applicano anche alle domande prodotte per lanno 2011 con riferimento ad interventi effettuati nel corso del 2010.
Per saperne di più sulla Oscillazione del tasso di premio INAIL per prevenzione dopo il primo biennio di attività, riportiamo una nota dellINAIL con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla nuova formulazione dellart. 24 del D.M. 12-12-2000.
Per saperne di più sulla Oscillazione del tasso di premio INAIL per prevenzione dopo il primo biennio di attività, riportiamo una nota dellINAIL con la quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla nuova formulazione dellart. 24 del D.M. 12-12-2000.
(LG-FF)
Fonte: INAIL
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